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Cremazione e destinazione delle ceneri

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La cremazione e la dispersione delle ceneri sono annoverabili tra i diritti della personalità. Infatti, per poter accedervi è necessario che il deceduto abbia manifestato, in vita, la volontà di addivenire all’una o ad entrambe. Solo quando non sia stata lasciata una chiara volontà in tal senso, il diritto di occuparsi delle spoglie mortali si trasferisce ai familiari, a partire dal coniuge.


A chi è rivolto

Ai famigliari dei defunti

Descrizione

La cremazione e la dispersione delle ceneri sono annoverabili tra i diritti della personalità. Infatti, per poter accedervi è necessario che il deceduto abbia manifestato, in vita, la volontà di addivenire all’una o ad entrambe. Solo quando non sia stata lasciata una chiara volontà in tal senso, il diritto di occuparsi delle spoglie mortali si trasferisce ai familiari, a partire dal coniuge.

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio di polizia mortuaria.

La cremazione di un cadavere, in mancanza di un atto scritto da parte del defunto (testamento anche olografo, iscrizione ad associazione di cremazione), può avvenire:

  • quando la volontà del defunto non sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, di tutti i familiari più prossimi, che potranno manifestare una loro volontà a normadell'art.79, c.2, del d.P.R. n.285/1990, le cui sottoscrizioni dovranno essere autenticate ai sensi dell'art.21 del d.P.R. n.445/1990;
  • quando la volontà del defunto sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, di tutti i familiari più prossimi, che esprimono la volontà del defunto, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).
Per quanto riguarda l'affido o la dispersione delle ceneri, qualora tale volontà non fosse espressa in un atto scritto da parte del defunto, anche in questi casi è possibile ricorrere ad una dichiarazione nelle modalità prima riportate, che deve però essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, e tutti i familiari più prossimi,

Cosa serve

Dichiarazione dei familiari della volontà del defunto (d.P.R. 285/1990)

Dichiaranti la cremazione Il coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in sua mancanza, tutti i parenti più prossimi di pari grado individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile Dichiaranti dispersione o affido E’ possibile dichiarare la volontà del defunto (dichiarazione sostitutiva d.P.R. 445/2000), che deve essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, e da tutti i parenti più prossimi di pari grado Tipologia di sottoscrizione Firma autenticata quando la volontà del defunto non sia conosciuta. Documentazione soggetta all’imposta di bollo Firma non autenticata quando la volontà del defunto sia conosciuta, con allegato documento d’identità. Documentazione non soggetta all’imposta di bollo (il pagamento dell'imposta di bollo è dovuto se la dichiarazione è comprensiva dell’istanza per il trasporto). Conseguenze della sottoscrizione La dichiarazione è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del d.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Destinazione delle ceneri a seguito di cremazione

L'autorizzazione al trasporto delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove è sepolto il defunto. Se riportate in un atto testamentario del defunto, o se via sia una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge e/o dei famigliari, le ceneri possono avere la seguente destinazione:
  • tumulate in sepoltura privata o in cinerario comune;
  • inumate;
  • disperse nel cimitero, in natura o in mare;
  • affidate per la conservazione in abitazione privata (in questo caso l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove è collocata l’abitazione destinata alla conservazione).
L'affido o la dispersione possono essere autorizzati con le seguenti modalità:
  • atto testamentario del defunto;
  • una dichiarazione del coniuge o, in sua assenza, di tutti i familiari più prossimi, che esprimono la volontà del defunto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).

Cosa si ottiene

L'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido delle ceneri, di cadavere o di resto mortale

Tempi e scadenze

Rivolgersi all'ufficio competente

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Allegati.

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 02/02/2024


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